(massima n. 1)
La mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell'autoritą cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolaritą non incidente sulla legittimitą dell'atto che, ai sensi degli art. 1, comma 3, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, dą titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede.