(massima n. 1)
Poiché la disciplina in tema di ricorsi amministrativi introdotta dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 č da ritenersi applicabile all'ordinamento militare, sia pure con i temperamenti espressamente previsti dal legislatore in ragione della specialitą dell'ordinamento medesimo, non possono, di conseguenza, essere ritenute operanti quelle norme previgenti che, introducendo limiti di ordine procedimentale o sostanziale all'ordinaria operativitą del ricorso gerarchico, si risolvono in un'inaccettabile compressione della tutela contenziosa riconosciuta - sia in via amministrativa sia, di riflesso, in via giurisdizionale - nei confronti degli atti delle amministrazioni statali; in particolare, devono ritenersi contrarie e comunque non compatibili con la sopravvenuta disciplina, quelle disposizioni dell'ordinamento militare che - limitando i casi di esperibilitą del ricorso gerarchico ed i vizi indeducibili - si risolvono in sostanziale violazione del principio di generale ammissibilitą del ricorso gerarchico da parte di chi vi abbia interesse, enunciato dall'art. 1 D.P.R. n. 1199 cit.