(massima n. 1)
In tema di controllo della regolarità della convalida del sequestro (nella specie: convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria da parte del P.M.), l'esame del tribunale deve vertere esclusivamente sulla corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella concreta e, quindi, è limitato all'esistenza di quegli elementi di fumus di illiceità che legittimano il provvedimento cautelare; ciò perché il riesame del provvedimento di sequestro, demandato, appunto, al tribunale del riesame, non può essere trasformato in un accertamento preventivo sulla sussistenza del reato che forma oggetto dell'istruttoria del procedimento principale.