(massima n. 1)
Il termine per proporre istanza di riesame del sequestro eseguito, di sua iniziativa, dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro, a condizione — in questa seconda ipotesi — che quest'ultimo sia stato convalidato, ferma restando l'irrilevanza, ai fini della decorrenza dei termini, del tempo trascorso tra la presa di conoscenza dell'avvenuto sequestro e il momento in cui il sequestro viene convalidato. Ne consegue che in nessun caso il termine può cominciare a decorrere prima dell'emissione del decreto di convalida. (Nella specie, è stato annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto l'inutilità della notifica nei casi in cui la persona interessata era presente al sequestro, e la decorrenza immediata del dies a quo per la proposizione del riesame, indipendentemente dalla convalida).