(massima n. 1)
Il termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale, entro il quale il pubblico ministero deve procedere alla eventuale convalida del sequestro ha carattere perentorio, onde la sua inosservanza determina il dovere, per l'organo inquirente, di disporre la restituzione delle cose sequestrate a causa della sopravvenuta inefficacia del sequestro. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 355 c.p.p. prevede una fattispecie di restituzione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 262 stesso codice che si perfeziona non solo ove non ricorrano i presupposti per la convalida, ma anche se questa non intervenga nel termine di 48 ore).