(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di invaliditā la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso dell'esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell'atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento.