(massima n. 1)
Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c.p.p. e convalidabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., non č applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, comma terzo ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando il P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni.