(massima n. 1)
Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo c.p.p. non è soggetto a termini né per la richiesta, né per la deliberazione. Termini sono previsti solo per i sequestri preventivi provvisoriamente disposti dal pubblico ministero o eseguiti dalla polizia giudiziaria: essi perdono efficacia se nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero non inoltri la richiesta e se nei dieci giorni il giudice non emetta la sua decisione di convalida e di sequestro definitivo. Ne deriva che il P.M., qualora abbia disposto o convalidato un sequestro probatorio poi caducato in sede di riesame, può richiedere il sequestro preventivo sulla stessa cosa, indipendentemente dal termine di quarantotto ore. (Nella specie la Corte ha affermato il principio, rigettando il ricorso, col quale si deduceva la nullità del sequestro preventivo, per essere stato richiesto dal pubblico ministero dopo quarantotto ore dal ricevimento del verbale di sequestro probatorio eseguito dalla polizia, convalidato ritualmente e poi revocato in sede di riesame).