(massima n. 1)
In caso di sequestro operato dalla polizia giudiziaria la possibilitą per il P.M. di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato ed in tal caso sorge automaticamente in capo al P.M. l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro.