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Articolo 588 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sospensione della esecuzione

Dispositivo dell'art. 588 Codice di procedura penale

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [318 2, 322 2, 322 bis 2, 325 4, 355 4, 479 2, 666 7, 680 3](1).

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

Note

(1) Ne sono un esempio l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo (art. 322 bis) o il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha disposto la sospensione del dibattimento per attendere la decisione di una controversia civile o amministrativa (art. 479).

Ratio Legis

La regola qui statuita si ricollega al concetto di irrevocabilità e di esecutività delle decisioni.

Spiegazione dell'art. 588 Codice di procedura penale

La regola di cui alla presente norma, secondo cui l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa dal momento della pronuncia dello stesso, durante i termini per l'impugnazione e sino all'esito del giudizio di impugnazione, trova il proprio fondamento nel concetto di irrevocabilità e di esecutività delle decisioni, così come si evince dall'articolo 648, comma 2 e dall'articolo 650.

Difatti, posto che solamente le sentenze ed i decreti penali irrevocabili, oltre alle sentenze di non luogo a procedere non più impugnabili hanno forza esecutiva, nel lasso di tempo corrispondente al termine per impugnare il provvedimento è ineseguibile.

Come la stessa norma anticipa, a tale regola fanno eccezione numerose ipotesi, come ad esempio il ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza che ha deciso i sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis, che non sospende l'esecuzione, oppure l'impugnazione per i soli interessi civili 573, comma 2, la quale non sospende l'esecuzione delle sole disposizioni penali contenute nel provvedimento impugnato.

DI fondamentale importanza appare il secondo comma, ai sensi del quale le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo, e questo ovviamente per la ratio stessa sottesa alle misure cautelari, le quali non possono consentire che l'imputato sia rimesso in libertà solo perché ha impugnato il relativo provvedimento, dato che verrebbe meno il senso stesso della misura.

Massime relative all'art. 588 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12987/2015

Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen. secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione, adottata dal nuovo giudice designato, di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento in pendenza del ricorso del P.M. avverso il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione del primo giudice).

Cass. pen. n. 40511/2001

In tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata de plano ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.p., è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma 1, c.p.p.), che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dal comma 3 del medesimo art. 41 in virtù dell'espresso richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Cass. pen. n. 356/2000

La revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, ottavo comma, c.p.p., va disposta anche se l'inammissibilità dell'istanza del condannato sia dichiarata con decreto emesso de plano dal presidente del tribunale di sorveglianza, la cui efficacia non è scalfita dalla circostanza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 5854/1997

Attesa la presenza, nel sistema processuale penale, del principio di carattere generale fissato dall'art. 588, comma 1, c.p.p., secondo cui, salva diversa disposizione di legge, la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e dovendosi pertanto ritenere norma eccezionale, di stretta interpretazione, quella dettata dall'art. 666, comma 7, c.p.p., secondo cui la proposizione di ricorso avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha effetto sospensivo, è da escludere che detta ultima disposizione possa trovare applicazione (per il richiamo operato dall'art. 678, comma 1, c.p.p.), nel caso di ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in presenza di ricorso dell'interessato avverso il suddetto decreto di inammissibilità, aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione e la liberazione del condannato).

Cass. pen. n. 2192/1996

Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo, salvo che non si tratti di provvedimenti restrittivi emessi a seguito di appello del pubblico ministero, la cui esecuzione rimane eccezionalmente sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

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