(massima n. 1)
Il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non esige la cognizione della sussistenza dei reati, essendo sufficiente la deliberazione prima facie che il fatto, per il quale si procede, sia preveduto dalla legge come reato. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che l'esistenza di una contestazione, da risolversi nel giudizio principale di merito, circa la destinazione del quarto piano di un edificio, a semplice copertura con tetto spiovente ovvero a mansarda, evidenziasse la configurabilitą del reato di cui all'art. 20, lett. c, L. 28 febbraio 1985, n. 47, cosģ come ipotizzato).