(massima n. 2)
Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale il tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame secondo il combinato disposto del nono e decimo comma, dell'art. 309, c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in tribunale di tutti gli atti - e non solo di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al Gip a sostegno della misura cautelare a norma dell'art. 291, primo comma, c.p.p., nonché degli altri atti in connessione essenziale con quelli, quali gli atti necessari alla verifica di ammissibilità dell'impugnazione e l'interrogatorio dell'indagato. (La Cassazione ha altresì escluso che sulla decorrenza del termine predetto possano avere influenza gli atti inerenti allo stesso procedimento di riesame ovvero l'eventuale produzione, nel corso delle udienze di riesame, di ulteriori elementi addotti dalle parti, ai sensi del nono comma, dell'art. 309, c.p.p.).