(massima n. 1)
L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro).