Cass. civ. n. 30826/2025
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 28989/2025
La Corte d'Appello, qualora riscontri una nullità dell'atto introduttivo per carenza nell'editio actionis, può ammettere l'integrazione della domanda in appello per ovviare al vizio procedurale originario, alla luce del principio di sanatoria sancito dall'art. 164 c.p.c. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Questa integrazione non è considerata violazione del divieto dei nova ex art. 345 c.p.c., purché il vizio sia rilevato nel giudizio di secondo grado.
Cass. civ. n. 24727/2025
La mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, allorquando la predetta qualità risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata -, anziché della ex socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria ex art. 2495 c.c.).
Cass. civ. n. 21988/2025
L'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ. distingue, in caso di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, tra la rinnovazione della citazione verso il contumace e l'integrazione verso il convenuto costituito. Nel primo caso è necessaria la notificazione dell'atto, mentre nel secondo l'integrazione può essere validamente compiuta mediante deposito dell'atto in cancelleria, equiparandosi tale integrazione a una comparsa o a una memoria (principio valido per il testo vigente ratione temporis).
Cass. civ. n. 17544/2025
In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.
Cass. civ. n. 16126/2025
La Corte ha chiarito che la specificazione dei motivi di impugnazione fatta a seguito di una nullità del primo atto di citazione in appello è valida se la nullità stessa è soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. Il principio secondo cui l'appello diviene inammissibile per mancata specificazione dei motivi non è pertinente laddove la nullità sia superata secondo i meccanismi di sanatoria.
Cass. civ. n. 14758/2025
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, indipendentemente dalla titolarità effettiva del rapporto controverso. La titolarità passiva deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi. Errori formali nella denominazione del convenuto, se ovviati mediante corretta notificazione, sono sanabili ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., anche nel rito del lavoro.
Cass. civ. n. 12725/2025
Ai fini della validità dell'atto di citazione, l'art. 164 c.p.c. non prescrive la nullità per la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova, bensì solo per l'assenza o incertezza assoluta dei requisiti essenziali previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c., tra cui l'indicazione della data dell'udienza di comparizione e l'avvertimento sulle decadenze.
Cass. civ. n. 10289/2025
In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).
Cass. civ. n. 9710/2025
Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.
Cass. civ. n. 317/2025
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.
Cass. civ. n. 29017/2024
In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 28187/2024
Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.
Cass. civ. n. 26996/2024
La procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, con la conseguenza che quest'ultimo, anche se privo della procura della parte, è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere e che la sentenza emessa in conclusione è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente; pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis.
Cass. civ. n. 21055/2024
Nel caso in cui sussista un dubbio insuperabile sull'identità personale dell'attore, nessun giudice può pronunciare una sentenza di condanna a suo favore, in quanto è imprescindibile identificare con certezza il soggetto che agisce in giudizio. La mancata contestazione dell'identità dell'attore da parte del convenuto non sana tale incertezza (art. 164 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 35165/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 33615/2023
L'appello proposto nei confronti di soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario del de cuius, anziché nei confronti dei suoi eredi, non è affetto da nullità della notifica, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius, stante il principio di cui all'art. 328 c.p.c., in assenza di specifica regolamentazione, dovendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164, commi 1 e 2, c.p.c. In tal caso, la costituzione del coniuge e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli determina la sanatoria dell'originaria invalidità.
Cass. civ. n. 32100/2023
La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.
Cass. civ. n. 16517/2023
Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. - presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.
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In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.; qualora però il giudice non assegni d'ufficio un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, ove la nullità sia dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo ma dovrà definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.
Cass. civ. n. 10926/2023
La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)
Cass. civ. n. 10869/2023
Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione, o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.
Cass. civ. n. 8778/2023
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).
Cass. civ. n. 28004/2021
L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).
Cass. civ. n. 10450/2020
La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).
Cass. civ. n. 4710/2020
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire). (Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/01/2017).
Cass. civ. n. 28810/2019
Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.
Cass. civ. n. 23979/2019
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva notifica dell'atto di appello - erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e privo del decreto di fissazione dell'udienza - impedisce la decadenza dall'impugnazione, in quanto la carenza può essere sanata dalla costituzione della controparte a cui sia stata successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione dell'udienza, ferma restando la possibilità dell'appellato di richiedere il rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione).
Cass. civ. n. 23667/2018
Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.
Cass. civ. n. 13079/2018
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione.
Cass. civ. n. 26473/2017
In tema di cessione di ramo d’azienda, la nullità della “vocatio in ius” della società cedente resta sanata a seguito della costituzione in giudizio della cessionaria, operando la sanatoria indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dalle difese da esso svolte.
Cass. civ. n. 1681/2015
La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).
Cass. civ. n. 896/2014
In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.
Cass. civ. n. 4452/2013
La nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Cass. civ. n. 17408/2012
Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, c.p.c.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva.
Cass. civ. n. 9306/2012
La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, c.p.c., è sanata - quanto all'ammissibilità della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 c.p.c..
Cass. civ. n. 8077/2012
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del "petitum", alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario).
Cass. civ. n. 20580/2010
In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero, laddove l'atto di citazione sia accompagnato dalla traduzione nella lingua del paese in cui la notificazione ha luogo, la mancanza nella copia tradotta di una pagina, interamente dedicata all'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. sanabile con la costituzione del convenuto o con l'ordine del giudice di integrazione dell'atto in un termine perentorio.
Cass. civ. n. 22024/2009
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria "ex tunc" della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell'art. 164, secondo e terzo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 27515/2008
Nel caso in cui sia stata proposta in via principale querela di falso, non è consentito in corso di causa nella specie, nell'atto integrativo presentato a norma dell'art. 164, comma quinto c.p.c. avanzare un'istanza di disconoscimento della scrittura, poiché la nuova domanda, ontologicamente distinta dalla prima, introducendo elementi costitutivi ed oneri per le parti ben diversi da quelli che integrano quella originariamente formulata, realizzerebbe una inammissibile mutatio libelli.
Cass. civ. n. 14637/2004
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo profilo, che il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Ne consegue che, qualora il giudice di primo grado, rilevata la nullità della citazione introduttiva, fissi all'attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 164, quinto comma c.p.c., tale provvedimento non è suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, potendo la sua legittimità (anche nella eventualità in cui, come nella specie, si deduca la inapplicabilità della disposizione de qua alle controversie soggette al rito del lavoro) essere contestata in sede di impugnazione della sentenza emessa da quel giudice sulla domanda successivamente alla avvenuta integrazione della citazione introduttiva.
Cass. civ. n. 12129/2004
In materia di procedimento civile ed ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.
Cass. civ. n. 9150/2004
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia, se quest'ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L'inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità dell'atto compiuto prima della sua maturazione
Cass. civ. n. 8539/2004
Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.
Cass. civ. n. 5716/2003
La citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 2, e 164 c.p.c., per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi. La nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la vocatio addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.
Cass. civ. n. 6820/2002
Qualora l'atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice (in mancanza di costituzione dell'appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall'art. 350, secondo comma, c.p.c., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell'atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo — rimanendo conseguentemente esclusa l'ulteriore sanzione dell'inammissibilità — ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 9 della L. 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello).
Cass. civ. n. 3335/2002
La nullità dell'atto introduttivo per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest'ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della citata legge n. 353 del 1990) a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.
Cass. civ. n. 6541/2001
In relazione alla nullità dell'atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla vocativo in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc: ne consegue che, ove nell'atto di appello manchi l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 14348/2000
La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione.
Cass. civ. n. 3297/2000
La mancanza della procura nell'atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione di cui sia stata rinnovata la notifica, poiché tale procura abilita il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita.
Cass. civ. n. 590/1999
La eventuale nullità della citazione e/o della notificazione di questa al convenuto in primo grado ed in appello è sanata, a norma del combinato disposto degli artt. 164, 156 c.p.c., dalla costituzione di quest'ultimo in entrambi i gradi di giudizio.
Cass. civ. n. 11149/1998
Dall'art. 164, quarto e quinto comma, c.p.c. nel testo novellato si trae ulteriore conferma del principio secondo cui l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro, rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in quest'ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo ex nunc, cioè «ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse».
Cass. civ. n. 4399/1997
Poiché lo scopo della notificazione degli atti divocatio in ius è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.
Cass. civ. n. 10372/1993
La citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile di ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione al precedente art. 163, secondo comma, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per cui non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione.
Cass. civ. n. 278/1993
La rinnovazione di un atto di citazione nullo in quanto finalizzata alla sanatoria sia pure con efficacia ex nunc dello stesso rapporto processuale non postula un nuovo mandato, non estendendosi al mandato già rilasciato, in quanto atto autonomo, l'invalidità della citazione cui accede.
Cass. civ. n. 120/1986
Nel caso in cui l'originale dell'atto di citazione (nella specie di appello) presenti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., il convenuto che, nonostante la conformità all'originale dell'atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, ne eccepisca l'invalidità per l'incompletezza (nella specie, perché mancante della pagina contenente l'indicazione del giudice e la data di comparizione) è tenuto a provare tale assunto, mediante apposita certificazione dell'ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta.
Cass. civ. n. 4566/1985
L'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge, mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta.
Cass. civ. n. 3108/1985
L'azione di rivendicazione di un bene proposta contro più convenuti non dà luogo a litisconsorzio necessario fra tali soggetti, con la conseguenza che i vizi concernenti l'instaurazione del rapporto processuale con uno di essi (nella specie, nullità radicale della citazione di primo grado diretta contro persona già defunta) non hanno alcuna influenza in ordine agli altri convenuti, i quali non possono dedurre a proprio vantaggio la violazione di norme processuali relative alla situazione di un soggetto diverso.
Cass. civ. n. 5774/1984
Il principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, riguarda anche l'ipotesi della incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica, sia essa diretta (mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del D.P.R. 25 dicembre 1959, n. 1229) ovvero derivata (difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata).
Cass. civ. n. 4921/1980
Nell'ipotesi in cui solo la copia notificata dell'atto di citazione sia priva della sottoscrizione del procuratore abilitato a stare in giudizio, il convenuto, che intenda dimostrare che anche l'atto originale di citazione era inizialmente privo di tale sottoscrizione conformemente alla copia notificatagli, deve impugnare l'originale stesso mediante querela di falso.