(massima n. 1)
La nullitā dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire č sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia, se quest'ultimo eccepisce tale vizio, il giudice č tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L'inosservanza di tale obbligo č deducibile in sede di legittimitā, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullitā dell'atto compiuto prima della sua maturazione