(massima n. 1)
La citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile di ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione al precedente art. 163, secondo comma, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per cui non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione.