(massima n. 1)
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del "petitum", alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario).