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Articolo 325 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termini per le impugnazioni

Dispositivo dell'art. 325 Codice di procedura civile

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta [129, 133 disp. att.] (1) (2).

Note

(1) Comma così sostituito con l. 21 novembre 1991, n. 374.
Il termine indicato dalla norma è perentorio.
Il termine c.d. breve per impugnare è di:
- 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria (secondo comma dell'art. 404 del c.p.c.) contro le sentenze di tribunale e giudice di pace;
- 30 giorni per revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze d'appello;
- 30 giorni per il regolamento di competenza;
- 60 giorni per il ricorso per cassazione e la revocazione contro sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.
(2) Non sono soggette a termini: l'opposizione di terzo ordinaria (primo comma dell'art. 404 del c.p.c.); il ricorso per cassazione ex art. 362, secondo comma, c.p.c.; il ricorso per cassazione nell'interesse della legge (art. 363 del c.p.c.).

Ratio Legis

I termini di impugnazione sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di tutelare i diritti dei terzi.

Spiegazione dell'art. 325 Codice di procedura civile

I termini disciplinati da questa norma sono i c.d. termini brevi di impugnazione, i quali si distinguono dal c.d. termine lungo semestrale che decorre dalla pubblicazione della sentenza in assenza di notificazione (previsto all’art. 327 del c.p.c.).
Salve le eccezioni previste dalla legge, i termini brevi di impugnazione di regola decorrono dalla data di notifica della sentenza impugnanda.
In generale, i termini per le impugnazioni rispondono ad una esigenza di certezza e di economia processuale, in quanto circoscrivono nel tempo la facoltà data alla parte soccombente di non accettare la sentenza.
Essi sono tutti perentori e perciò improrogabili: la loro decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Se i termini vengono fatti decorrere senza proporre l'impugnazione, si verifica la decadenza dall'impugnazione stessa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.
L'atto che impedisce la decadenza dall'impugnazione e che consente di verificare se essa sia stata tempestiva o meno è la notificazione dell'impugnazione (art. 330 del c.p.c.).
È sufficiente che entro il termine l'atto venga consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica e che la richiesta provenga dal procuratore della parte costituita nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

Il termine breve inizia a decorrere dalla notificazione anche delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c., non potendosi considerare equipollente alla notificazione la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
Per quanto riguarda il computo di tali termini, si osservano le regole dettate dagli artt. 155 ss. dovendosi prestare particolare attenzione alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Sono due le ipotesi in cui il termine per impugnare una sentenza è solo quello breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della cancelleria:
1) regolamento di competenza ad istanza di parte;
2) impugnazione del P.M. contro le sentenze in materia matrimoniale.
Qualora la notificazione dell'impugnazione non sia andata a buon fine per cause non imputabili alla parte, questa può salvare l'esito del processo notificatorio provvedendo in un tempo congruo - vale a dire non maggiore della metà dei termini indicati dalla norma in commento - ad una nuova notifica.

I termini disciplinati dalla norma in commento hanno carattere generale, nel senso che sono applicabili ove la legge non vi deroghi espressamente.
Norma speciale rispetto alla presente è il secondo comma dell’art. 434 del c.p.c., il quale, nel disciplinare il ricorso in appello nelle controversie di lavoro, dispone che esso deve essere depositato nella cancelleria della corte d'appello entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, che sono aumentati sino a quaranta se la notificazione è stata eseguita all'estero.
Termini diversi, e dunque derogatori, sono previsti da altre leggi che introducono procedimenti speciali.

Massime relative all'art. 325 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 115/2022

In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinchè la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016).

Cass. civ. n. 19530/2019

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017).

Cass. civ. n. 16938/2019

Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c.. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.

Cass. civ. n. 10540/2019

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Cass. civ. n. 30245/2018

In tema di notificazione degli atti processuali, in forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante, laddove la notifica sia effettuata in prossimità della scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause imputabili al notificante – quale deve ritenersi la circostanza che il destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente – si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 14594/2016

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Cass. civ. n. 6728/2012

Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.

Cass. civ. n. 2113/2012

Nell'ipotesi in cui il giudizio d'appello si sia svolto nella contumacia di una parte, ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza conclusiva del relativo giudizio, ove sia avvenuta nelle mani della parte personalmente, è idonea a determinare, nei confronti della stessa, la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 2320/2011

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo, non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., applicabile nella specie, nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l'albo.

Cass. civ. n. 24124/2009

L'omessa indicazione della data nella relata di notifica dell'atto di appello determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di un elemento essenziale ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio per l'impugnazione, che deve aver luogo esclusivamente in base all'esame della relata di notifica o dell'atto notificato nel suo complesso, e non potendo sopperirsi alla sua mancanza mediante il ricorso ad altre fonti di prova (nella specie, una dichiarazione sottoscritta del messo comunale).

Cass. civ. n. 17079/2007

Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di «festività «, infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.

Cass. civ. n. 12803/2000

La riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d'inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.

Cass. civ. n. 5615/1998

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre — in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio — solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 115/1995

La questione relativa alla tempestività dell'impugnazione e, quindi, all'accertamento del rispetto dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione. Tale controllo, riguardando l'ordine del processo, rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attinente ad errores in procedendo.

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Francesca A. chiede
martedì 21/04/2020 - Lazio
“La Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, emette una sentenza a me favorevole contro il mio datore di lavoro (ente pubblico) in relazione alla ricostruzione della carriera per il periodo di lavoro a tempo determinato. La sentenza è pubblicata il 7 maggio 2019, e il mio datore di lavoro, stando a quello che mi dice il mio avvocato, non ricorre in Cassazione. L'ufficio Personale mi comunica, con lettera del 16 aprile u.s., che si procede alla applicazione provvisoria della sentenza "con espressa riserva di annullamento o rettifica nell’ipotesi di annullamento o riforma del provvedimento giurisdizionale di cui trattasi, non potendosi configurare in alcun modo quale acquiescenza alla sentenza". Perché una sentenza definitiva è ancora annullabile? e quando potrò considerare definitiva non solo la sentenza ma anche la sua applicazione? Grazie”
Consulenza legale i 27/04/2020
Il secondo comma dell’art. 325 c.p.c. stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni (c.d. termine breve). Detto termine decorre, di regola, dalla notifica della sentenza.
In mancanza di notifica, o in presenza di notifica nulla, il ricorso potrà essere proposto entro il termine lungo che è 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
In entrambi i casi, scaduti i termini, non sarà più possibile proporre ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, sia il termine lungo che il termine breve sono scaduti, quindi non sarà assolutamente possibile proporre ricorso per cassazione.

Tuttavia, esistono altri mezzi di impugnazione, quali la revocazione e l’opposizione di terzo.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale diretto contro un vizio della volontà del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ed è fondata sulla esistenza di particolari circostanze che, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad un giudizio diverso.
La revocazione può essere:
  • ordinaria, quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza essendo proponibile entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza di notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
  • straordinaria, quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Ai sensi dell’art. 395 c.p.c. “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”
I motivi di revocazione straordinaria, ovvero quella che può essere proposta anche oltre i termini sopra citati, è quella dei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6.
Anche in questi casi tuttavia il termine per la revocazione è fissato in 30 giorni dalla scoperta del dolo o della falsità, dal recupero del documento, o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice negli altri casi.

L’opposizione di terzo (regolata dagli art. 404 ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto proponibile nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, concesso al terzo per rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza, pronunciata tra altre persone, può avere nella sua sfera giuridica.
In particolare, l’opposizione ordinaria, che non è soggetta a termini, è concessa ai terzi che siano titolari di un diritto assolutamente incompatibile col diritto dichiarato nella sentenza pronunciata “inter alios”, ovvero di un diritto dipendente dal titolo in base al quale il diritto dichiarato nella sentenza fu fatto valere.

Tutto quanto sopra doverosamente premesso, salvo che l’ufficio del personale intendesse riferirsi ai casi straordinari della revocazione e dell’opposizione di terzo, la frase contenuta nella comunicazione sembrerebbe più una clausola di stile, priva di alcun effetto, dal momento che la sentenza è a tutti gli effetti passata in giudicato ed è pertanto definitiva.