(massima n. 1)
Il principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, riguarda anche l'ipotesi della incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica, sia essa diretta (mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del D.P.R. 25 dicembre 1959, n. 1229) ovvero derivata (difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione č subordinata).