(massima n. 1)
Dall'art. 164, quarto e quinto comma, c.p.c. nel testo novellato si trae ulteriore conferma del principio secondo cui l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro, rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed č rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in quest'ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo ex nunc, cioč «ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse».