(massima n. 1)
L'azione di rivendicazione di un bene proposta contro pił convenuti non dą luogo a litisconsorzio necessario fra tali soggetti, con la conseguenza che i vizi concernenti l'instaurazione del rapporto processuale con uno di essi (nella specie, nullitą radicale della citazione di primo grado diretta contro persona gią defunta) non hanno alcuna influenza in ordine agli altri convenuti, i quali non possono dedurre a proprio vantaggio la violazione di norme processuali relative alla situazione di un soggetto diverso.