(massima n. 1)
La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione.