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Articolo 128 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Soggetti tenuti al controllo

Dispositivo dell'art. 128 Codice dell'ambiente

1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

Massime relative all'art. 128 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 15175/2018

In materia di scarichi di acque reflue recapitanti in pubblica fognatura, in relazione al reato di superamento dei limiti di emissione per lo scarico, di cui all'art. 137, comma 5, del D.L.vo 152/2006, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, di cui all'allegato 5 alla Parte III del decreto citato (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova: tali metodiche possono, infatti, essere derogate anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze motivate dall'organo di controllo, ed è ammesso anche l'esame visivo, purché affiancato dal campionamento.

Cons. Stato n. 3354/2016

L'art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non prevede in alcun modo che i costi della relativa attività di controllo debbano pesare sul soggetto controllato, atteso che i costi connessi all'espletamento di un'attività istituzionale non possono che gravare sull'amministrazione competente all'esercizio della relativa funzione, trattandosi di attività espressamente riservata all'autorità competente (art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) e comunque di attività connotata da evidente finalità pubblica.

Cass. pen. n. 772/2010

La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Cass. pen. n. 22058/2009

In tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge.

Cass. civ. n. 20864/2009

In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).

Cass. pen. n. 35137/2009

Integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, e non la sanzione amministrativa di cui all'art. 133, comma secondo, dello stesso D.Lgs., l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche a causa del mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa regionale, non essendo equiparabili tali reflui alle acque reflue domestiche. (Nella specie si trattava di reflui provenienti da un laboratorio odontotecnico le cui caratteristiche qualitative non rispettavano le condizioni, previste dal Reg. att. della Legge Reg. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per l'equiparazione alle acque domestiche).

C. Conti n. 593/2009

Unicamente in sede di rilascio del titolo abilitativo definitivo, sia possibile verificare puntualmente la realizzazione dei lavori necessari per l'adeguamento alla normativa in materia di scarico di reflui, così da far acquisire certezza e stabilità alle prescrizioni introdotte con l'adozione dell'autorizzazione provvisoria.

Cass. pen. n. 28452/2009

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non è più previsto dalla legge come reato ma è sanzionato amministrativamente dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.

Cass. pen. n. 19881/2009

L'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi. Pertanto, il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo.

Cass. pen. n. 19875/2009

Le sanzioni di cui all'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006. si applicano al gestore d'impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma, anche se si tratta di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 3 dell'allegato 5 alla terza parte del citato decreto (nella specie si trattava di azoto ammoniacale compreso al n. 33 nella tabella 3).

Cass. pen. n. 12865/2009

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).

C. giust. UE n. 381/2008

L'art. 6 della direttiva 2006/11, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, che impone agli Stati membri di assoggettare ad un'autorizzazione preventiva che fissi le norme di emissione qualunque scarico che può contenere una delle sostanze comprese nell'elenco II dell'allegato I della direttiva, non può essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, una volta che siano stati adottati, in applicazione di tale articolo, programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali standard e un diritto, a favore dell'autorità amministrativa, di opporsi all'apertura dell'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'impianto interessato.

Cass. pen. n. 37279/2008

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.

Cass. pen. n. 26543/2008

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).

Cass. pen. n. 26524/2008

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Cass. pen. n. 26532/2008

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 6 Febbraio 2007).

Cass. civ. n. 11876/2008

In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo D.Lgs., solo con l'emanazione del D.M. di attuazione.

Cass. pen. n. 6419/2008

Non sussiste rapporto di specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del 1981, tra la norma di cui all'art. 54, 2° comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone.

Cass. pen. n. 34899/2007

Nella vigente disciplina affinché una sostanza rientri tra quelle indicate nel n. 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come cancerogena (nel senso che può provocare il cancro) e come altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Cass. pen. n. 33787/2007

In materia di tutela delle acque, la logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini. Sicché, il D.Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette - il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata "occasionalità". Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione.

In materia d'inquinamento delle acque, gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell'autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle allegatesi D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006). Sicché, la sanzione penale, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria.

Cass. civ. n. 11122/2007

In materia di sanzioni amministrative, incorre nella violazione degli artt. 15 e 21 della legge 10 maggio 1976,n. 319 - che sanziona chiunque si renda responsabile dell'apertura o, comunque, dell'effettuazione di uno scarico da un insediamento civile senza autorizzazione, non solo il proprietario dell'immobile o comunque chi, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi, ma anche chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, effettui gli scarichi, e quindi anche il conduttore.

Cass. pen. n. 15216/2007

Per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un «avvelenamento» di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale, da parte dell'imputato, dichiarato responsabile del reato de quo a causa dello sversamento accidentale in un corso di acqua pubblica di un quantitativo di acido cromico, si era denunciato il mancato accertamento, in sede di merito, dell'effettiva pericolosità della concentrazione di detta sostanza in corrispondenza del punto d'ingresso delle acque nell'impianto di potabilizzazione, essendosi ritenuto sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari).

Cass. pen. n. 29884/2006

La metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva la ovvia facoltà del giudice di valutare l'attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. In altri termini, il legislatore indica come metodica normale, in quanto più rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo.

Cass. pen. n. 2751/2006

Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali senza la preventiva autorizzazione.

Cass. pen. n. 32847/2005

Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152/99 (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006) non è sufficiente la mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, essendo invece necessario che le acque di scarico contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, posto che, in caso contrario, si rientra nell'ipotesi più generale dell'art. 54, comma 3° del D.Lgs. n. 152/99, che prevede un semplice illecito amministrativo.

Cass. pen. n. 12362/2003

La corretta interpretazione della previsione di chiusura del punto 18 della tabella 5 del D.Lgs. n. 152/99 non richiede soltanto la possibilità o la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato; il potere cancerogeno va valutato esclusivamente nei confronti dell'uomo, e non anche nei confronti degli animali in genere.

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