(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non č pił previsto dalla legge come reato ma č sanzionato amministrativamente dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.