(massima n. 1)
L'art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non prevede in alcun modo che i costi della relativa attivitą di controllo debbano pesare sul soggetto controllato, atteso che i costi connessi all'espletamento di un'attivitą istituzionale non possono che gravare sull'amministrazione competente all'esercizio della relativa funzione, trattandosi di attivitą espressamente riservata all'autoritą competente (art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) e comunque di attivitą connotata da evidente finalitą pubblica.