(massima n. 1)
La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilitą di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilitą, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilitą un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).