(massima n. 1)
Le sanzioni di cui all'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006. si applicano al gestore d'impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma, anche se si tratta di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 3 dell'allegato 5 alla terza parte del citato decreto (nella specie si trattava di azoto ammoniacale compreso al n. 33 nella tabella 3).