(massima n. 1)
L'art. 6 della direttiva 2006/11, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, che impone agli Stati membri di assoggettare ad un'autorizzazione preventiva che fissi le norme di emissione qualunque scarico che può contenere una delle sostanze comprese nell'elenco II dell'allegato I della direttiva, non può essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, una volta che siano stati adottati, in applicazione di tale articolo, programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali standard e un diritto, a favore dell'autorità amministrativa, di opporsi all'apertura dell'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'impianto interessato.