(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, non č esente da responsabilitā per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilitā dell'ente, il quale, in quanto titolare di detta rete, č soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge.