(massima n. 1)
Nella vigente disciplina affinché una sostanza rientri tra quelle indicate nel n. 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come cancerogena (nel senso che può provocare il cancro) e come altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.