(massima n. 1)
In materia di scarichi di acque reflue recapitanti in pubblica fognatura, in relazione al reato di superamento dei limiti di emissione per lo scarico, di cui all'art. 137, comma 5, del D.L.vo 152/2006, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, di cui all'allegato 5 alla Parte III del decreto citato (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova: tali metodiche possono, infatti, essere derogate anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze motivate dall'organo di controllo, ed č ammesso anche l'esame visivo, purché affiancato dal campionamento.