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Articolo 320 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione sui beni sequestrati

Dispositivo dell'art. 320 Codice di procedura penale

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4(1)(3).

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato(2)(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’articolo 316 comma 4.
2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 4, L. 11/01/2018, n. 4 con decorrenza dal 16/02/2018.
(2) Non viene meno il carattere privilegiato dei crediti tutelati attraverso il sequestro, salva restando in ogni caso nell'ambito della fase esecutiva la priorità attribuita ai crediti della parte civile rispetto a quelli dello Stato.
(3) Comma modificato dall'art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Sono state soppresse le parole "diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando".
(4) Comma modificato dall'art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Sono state soppresse le parole "le pene pecuniarie".

Ratio Legis

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento quale conseguenza del giudicato di condanna è diretta conseguenza della finalità di tale misura cautelare: ossia, assicurare l'esecuzione della sentenza emessa. Con questa previsione, si permette ai creditori, muniti di un titolo esecutivo, di poter dare l'immediato avvio alla fase esecutiva da svolgere davanti al giudice civile con le forme ivi previste.

Spiegazione dell'art. 320 Codice di procedura penale

Per un inquadramento generale delle misure cautelari reali, si rimanda alla ratio dell’art. 316 del c.p.p..
In modo particolare, l’art. 320 c.p.p. prende in considerazione l’esecuzione sui beni sequestrati.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inciso sul comma 1 dell'art. 320 c.p.p..
Ad oggi, la norma stabilisce che il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando la sentenza, che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, diventa esecutiva.
Con la riforma Cartabia, le parole “pena pecuniaria” sono state eliminate ed è stata esclusa la possibilità di conversione del sequestro conservativo in pignoramento quando la sentenza di condanna al pagamento diventa esecutiva.

Però, il comma 1 prevede una deroga rispetto alla disciplina generale dell’art. 320 c.p.p.. Si applica la previsione generale appena vista, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 539 del c.p.p.: nei procedimenti penali per uxoricidio, se le prove acquisite non permettono la liquidazione del danno e i figli (minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti) della vittima si sono costituiti parte civile, in sede di condanna, il giudice deve accordare una provvisionale pari almeno alla metà del danno che presumibilmente sarà stabilito in sede civile. Ebbene, se i beni dell’imputato sono già sotto sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado, il sequestro si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale.

Ancora, ai sensi del comma 1, la conversione non estingue il privilegio previsto dal comma 4 dell’art. 316 del c.p.p.: ossia, i crediti godono del privilegio di cui all'art. 2745 del c.c. e ss.. Quindi, Il legislatore ha avuto cura di precisare che l'estinzione della misura ed il fenomeno della sua contestuale trasformazione in pignoramento non estinguono il carattere privilegiato dei crediti, salva restando in ogni caso, nell'ambito della fase esecutiva, la priorità attribuita ai crediti della parte civile rispetto a quelli dello Stato.

Infine, il comma 2 sancisce l’applicabilità delle norme sull'esecuzione forzata di cui al codice di procedura civile.

Inoltre, sempre il comma 2 precisa che il ricavato della vendita serve a pagare, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile, poi le spese processuali, le spese di procedimento ed infine le altre eventualmente dovute all'erario.
Si noti come, anche in questo comma, sia stato espunto il riferimento alla “pena pecuniaria”. Ciò sempre nell’ottica della modifica che la riforma Cartabia ha attuato in materia di tutela dei crediti dello Stato e delle eventuali parti civili.

Massime relative all'art. 320 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10057/2010

Spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta) la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo.

Cass. pen. n. 10983/2008

È legittimo il provvedimento del tribunale che trasmette gli atti al pubblico ministero perché - dopo la irrevocabilità della condanna al pagamento di pena pecuniaria e la conversione del sequestro conservativo di una somma di denaro, disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. - provveda all'esecuzione forzata secondo le norme del codice di procedura civile. (Nella specie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che, trattandosi di sequestro di danaro, la procedura applicabile era quella del recupero delle somme, di competenza del Tribunale). (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 17 dicembre 2007).

Cass. pen. n. 42698/2008

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento non si verifica se la sentenza di condanna divenuta irrevocabile non contiene la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno da reato, rinviando per l'indicazione del "quantum" al giudice civile. (La Corte ha quindi concluso che in tal caso non può porsi questione di perdita di efficacia del pignoramento per inutile decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 497 cod. proc. civ. per la richiesta di assegnazione o di vendita del bene). (Rigetta, Trib. lib. Rimini, 13 Novembre 2007).

Cass. pen. n. 25950/2008

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 cod. proc. pen. ha luogo anche al passaggio in giudicato di sentenza di patteggiamento, dopo il quale ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo rientra nella competenza del giudice civile. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara la perdita di efficacia del sequestro in conseguenza di sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. (Annulla senza rinvio, Trib. Ortona, 10 maggio 2007).

Cass. pen. n. 22468/2007

In materia di misure cautelari reali, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, spetta al giudice civile dato che il sequestro conservativo, al momento del passaggio in giudicato delle indicate sentenze, si converte "ope legis" in pignoramento. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Aosta, 26 Ottobre 2006).

Cass. pen. n. 5101/2005

Le spese concernenti la custodia del bene sequestrato vanno poste a carico dell'imputato anche quando il relativo procedimento sia stato definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ove detta sentenza sia divenuta irrevocabile (anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 204, comma terzo, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), è legittimo il provvedimento che, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, ne disponga l'integrazione con la condanna dell'interessato al pagamento delle spese in questione. (Nella specie, è stato anche emendato, con decisione ritenuta parimenti legittima dalla Corte, un successivo provvedimento che, in fase esecutiva, aveva posto a carico dell'erario il pagamento in luogo della mera anticipazione delle spese).

Cass. pen. n. 37579/2001

Il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequetro conservativo disposto a norma dell'art. 316 c.p.p., in quanto, a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento.

Cass. pen. n. 5406/1995

In tema di sequestro conservativo, il passaggio in giudicato della sentenza di merito che abbia condannato l'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile cui abbia anche assegnato una provvisionale, non esclude, in thesi l'interesse della parte civile alla restaurazione del vincolo cautelare ove venga accolto il richiesto provvedimento demolitorio da parte della Corte Suprema, realizzandosi, proprio in forza del giudicato, la conversione del sequestro in pignoramento; così da far conseguire, senza la necessità di utilizzare ulteriori strumenti prodromici all'esecuzione, il soddisfacimento della pretesa, e da pervenire alla realizzazione pratica del diritto cautelato attraverso la trasformazione di esso in una più stabile posizione giuridica per effetto dell'automatismo che contrassegna la caducazione del sequestro ed il suo saldarsi al processo esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, non carente di interesse alla restaurazione del sequestro conservativo la parte civile che aveva impugnato il provvedimento di annullamento del vincolo adottato dal giudice del riesame).

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