Che cosa significa "Causa di prelazione"?
È quel titolo o ragione in base al quale un creditore, c.d. privilegiato, è preferito rispetto ad altri creditori (c.d. chirografari) nel soddisfacimento sui beni del debitore (ad esempio, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata). La causa di prelazione giustifica una deroga al principio della pari condizione dei creditori (par condicio creditorum).
Le cause legittime di prelazione ex art. 2741 del c.c. sono il privilegio (art. 2745 del c.c.), il pegno (art. 2784 del c.c.) e l'ipoteca (art. 2808 del c.c.): il creditore privilegiato non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l'intero.
Le caratteristiche comuni a tutti i titoli di prelazione sono:
1. diritto di "sequela": il titolare di una causa di prelazione su un bene determinato può aggredirlo anche se esso è passato in mano a terzi;
2. surrogazione reale del creditore nelle ragioni che spettano al debitore sul bene (per esempio, sull'indennità dovuta dall'assicuratore per il perimento o deterioramento della cosa soggetta a privilegio, pegno ed ipoteca ex art. 1882 del c.c.);
3. perdita del beneficio del termine eventualmente previsto a favore del debitore. Se la cosa data in garanzia perisce o si deteriora in modo da risultare insufficiente a garantire il credito, il creditore privilegiato può chiedere idonea garanzia su altri beni o, in subordine, l'immediato pagamento di quanto dovuto;
4. nel pignoramento dei beni del debitore, il creditore garantito da pegno, ipoteca e privilegio non può procedere su altri beni se prima non sottopone ad esecuzione il bene oggetto della garanzia (art. 2911 del c.c.).
Le cause legittime di prelazione ex art. 2741 del c.c. sono il privilegio (art. 2745 del c.c.), il pegno (art. 2784 del c.c.) e l'ipoteca (art. 2808 del c.c.): il creditore privilegiato non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l'intero.
Le caratteristiche comuni a tutti i titoli di prelazione sono:
1. diritto di "sequela": il titolare di una causa di prelazione su un bene determinato può aggredirlo anche se esso è passato in mano a terzi;
2. surrogazione reale del creditore nelle ragioni che spettano al debitore sul bene (per esempio, sull'indennità dovuta dall'assicuratore per il perimento o deterioramento della cosa soggetta a privilegio, pegno ed ipoteca ex art. 1882 del c.c.);
3. perdita del beneficio del termine eventualmente previsto a favore del debitore. Se la cosa data in garanzia perisce o si deteriora in modo da risultare insufficiente a garantire il credito, il creditore privilegiato può chiedere idonea garanzia su altri beni o, in subordine, l'immediato pagamento di quanto dovuto;
4. nel pignoramento dei beni del debitore, il creditore garantito da pegno, ipoteca e privilegio non può procedere su altri beni se prima non sottopone ad esecuzione il bene oggetto della garanzia (art. 2911 del c.c.).