(massima n. 1)
In materia di simulazione, non č ammissibile la prova testimoniale, (cosa come quella per presunzioni, in virtł del richiamo, in tema di ammissibilitą della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilitą della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell'art. 2729, secondo comma, c.c.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta. Vi osta, infatti, l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.