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Articolo 702 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 702 ter Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale(1).

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione(2).

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande(3).

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione(4).

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti(5).]

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 26 novembre 2020, n. 253 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 702 ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.".
(2) L'articolo in commento appare formulato in maniera assai chiara in ordine ai possibili esiti che si possano verificare quando viene proposto il ricorso a norma del precedente articolo già esaminato.
Il giudice infatti può o dichiararsi incompetente, o dichiarare l'inammissibilità del ricorso e dell'eventuale domanda riconvenzionale, perché non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 702 bis del c.p.c.. Ancora, può fissare l'udienza ex art. 183 del c.p.c. nell'ipotesi in cui ritenga che la questione oggetto del ricorso necessiti un'accurata istruzione probatoria. Infine, può con ordinanza separare la domanda presentata nel ricorso dalla domanda riconvenzionale qualora ritenga che quest'ultima necessiti di un'istruzione non sommaria.
(3) Diversamente, se il giudice non si dichiara incompetente, non dichiara la domanda inammissibile nè trasforma il procedimento da sommario in ordinario, procede secondo il rito sommario. Pertanto, sentite le parti ed omesse le formalità non necessarie per il contraddittorio, il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in ragione dell'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto del ricorso.
(4) L'ordinanza pronunciata dal giudice è un provvedimento esecutivo reclamabile, privo dell'efficacia di giudicato, esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena e idoneo a definire il processo. Tale ordinanza conclude il procedimento ed è provvisoriamente esecutiva, producendo gli stessi effetti dell'art. 2909 del c.c., a meno che la decisione non venga appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
(5) Si precisa che nel procedimento sommario il giudice non può esercitare il potere di sospensione ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. in ragione del fatto che nell'ipotesi in cui si verificasse una delle cause di sospensione si determina l'impossibilità di mantenere il processo nel rito sommario. Pertanto, il rito da sommario viene trasformato in processo ordinario di cognizione analogamente a quanto disposto al terzo comma della norma in esame.

Spiegazione dell'art. 702 ter Codice di procedura civile

L'art. 702 ter regola lo svolgimento del procedimento sommario, che costituisce un processo di cognizione speciale.
Il legislatore raggruppa nei primi quattro commi di questa norma le ipotesi in cui il procedimento sommario non può avere luogo.
Secondo quanto disposto al comma 1 il tribunale che si ritenga incompetente, pronuncia ordinanza dichiarativa dell'incompetenza.
Se il giudice ritiene di essere carente di giurisdizione, o che la controversia sia devoluta ad arbitri, o che vi sia un difetto di legittimazione, ecc., lo dichiarerà con ordinanza, se la via seguita è quella del rito sommario, mentre lo dichiarerà con sentenza in caso di trasformazione del rito ex comma 3 della presente norma.

In forza di quanto previsto al secondo comma, se la domanda appartiene alla competenza collegiale del tribunale adito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiarerà inammissibile.
L'ordinanza di inammissibilità è ritenuta non appellabile né ricorribile in Cassazione.

Il comma 3 dispone che, se per decidere la controversia è necessaria un'istruzione “non sommaria”, il giudice fissa l'udienza di cui all'art. 183 del c.p.c. con ordinanza non impugnabile.
L'eventuale decisione del giudice di istruire la causa in via ordinaria sarà insindacabile: l'ordinanza infatti non potrà essere modificata o revocata, né potrà essere avanzata alcuna censura o modifica in sede di appello.

Al contrario, se dinanzi ad una richiesta di modifica del rito da sommario a cognizione piena da parte del convenuto, il giudice riterrà di rigettarla e di procedere in via sommaria, il medesimo convenuto, stante l'espressa previsione dell' art. 702 quater del c.p.c., avrà possibilità di trovare in appello la sede in cui porre rimedio alle eventuali lacune nell'istruttoria che si potrebbero produrre per la scelta del giudice.
Solo la scelta con la quale si passa da un'istruttoria sommaria ad una ordinaria è irrevocabile ed immodificabile, ma non la scelta opposta, potendo questa essere rivista in sede di appello.

Una volta ammessi o disposti gli atti d'istruzione rilevanti, sono precluse non solo nuove domande o eccezioni, ma anche ogni modificazione di domande o eccezioni già proposte e l'allegazione di nuovi fatti.

Lo svolgimento del procedimento e la decisione sommaria sono regolati dal quinto comma, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 669 sexies del c.p.c. in materia di procedimento cautelare.
La differenza tra le due procedure è tuttavia evidente.
Nella prima, infatti, l'assenza di ogni formalità è ricollegata alla necessità di pervenire in tempi rapidi ad una decisione, ancorché non definitiva; nel secondo caso, si procederà in ragione della manifesta fondatezza o infondatezza della domanda, ovvero della manifesta fondatezza o infondatezza delle difese del convenuto.

L'ordinanza di accoglimento o di rigetto, se non appellata, è suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 2909 del c.c..
La stessa è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione dell'ipoteca giudiziale e per la trascrizione, ovviamente se pronunciata su domande soggette a trascrizione.
Per espressa previsione del comma 7 di questa norma, il giudice provvede sulle spese del processo.

Massime relative all'art. 702 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30111/2021

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 30/12/2020).

Cass. civ. n. 18331/2019

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata "incompatibilità strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda", va disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che l'eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.

Cass. civ. n. 24538/2018

La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis".

Cass. civ. n. 5241/2017

In tema di immigrazione, il procedimento di appello è introdotto e regolato dall’art. 702-quater c.p.c., secondo il quale possono essere ammessi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 17321/2016

Nel giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c., l'ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell'art. 702 ter, comma 1, c.p.c., abbia l'alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l'art. 187, comma 3, c.p.c..

Cass. civ. n. 21914/2015

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 4485/2014

Nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio.

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