(massima n. 1)
La ricevuta fiscale ancorché priva di sottoscrizione può essere assunta dal giudice del merito, come prova del pagamento di una determinata somma ad un soggetto, quando contenga l'indicazione della ditta percettrice, del soggetto erogante — che ne è in possesso — del numero d'ordine della ricevuta, e della data, e l'apparente percettore della somma non contesti che quel documento è stato da lui consegnato alla controparte, ancorché ne deduca l'irregolarità formale.