(massima n. 1)
Poiché, a norma dell'art. 2726 c.c., la disciplina in tema di ammissibilitą della prova testimoniale dettata per i contratti č applicabile anche ai pagamenti, per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c. la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili solo qualora la domanda sia diretta a far valere l'illiceitą dell'accordo simulatorio; non č tuttavia corretto accertare l'esistenza dell'accordo simulatorio in ordine ad una quietanza sulla base di una presunzione (nella specie, dichiarazione stragiudiziale e preprocessuale del legale di una delle parti relativamente alla persistenza di un residuo debito) e, in virtł di tale presunzione ritenuta prova ammissibile per la assunta illiceitą dell'accordo, fondare, attraverso una non consentita presumptio de presumpto, altra presunzione in ordine alla illiceitą dell'accordo medesimo. (Nella specie, deducendosi che la quietanza simulata era intesa a favorire l'acquirente nel conseguimento di un mutuo agevolato).