(massima n. 1)
Quando in atto scritto di compravendita si affermi che il prezzo è stato pagato, il venditore non è ammesso a provare il contrario per testimoni o per presunzioni (artt. 2726 e 2722 c.c.), sicché tali prove restano escluse anche quando, trattandosi di atto pubblico, manchi la specificazione che il pagamento sia avvenuto avanti al notaio o, comunque, all'ufficiale rogante. Per contro è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in ordine alla fittizietà del pagamento del prezzo della compravendita e alla assunzione della obbligazione diretta al pagamento delle spese «relative», riguardando la prima un mero fatto storico, avente un puro valore indiziario da utilizzare senza affatto rimettere in discussione il trasferimento della proprietà della cosa, e la seconda una pattuizione del tutto distinta dalla compravendita in quanto avente titolo e oggetto diversi e, quindi, non assimilabile ad un semplice «patto aggiunto o contrario» al contenuto di quest'ultima, di cui all'art. 2722 c.c.