(massima n. 1)
La prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza č inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre č ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie pił complessa del rapporto controverso tra le parti.