(massima n. 1)
Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. si riferisce al contratto e non ad un atto unilaterale, come la quietanza, mentre il divieto contenuto nell'art. 2726 c.c., riferito al "pagamento", riguarda i patti aggiunti, contrari o posteriori, intesi a negare, in tutto o in parte, il debito estinto con il pagamento, ma non impedisce la prova di ulteriori debiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di quietanza di ricevimento di busta paga, aveva ritenuto che il lavoratore potesse fornire la prova dell'esistenza di ulteriori spettanze in suo favore).