(massima n. 1)
Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento contrattuale attestante il pagamento, previsto dall'art. 2726 cod. civ., riguarda i fatti volti a negare, in tutto o in parte, l'estinzione del debito, ma non si estende alle circostanze tese a dimostrare che il pagamento č stato compiuto da un terzo, anziché dal debitore indicato nel documento, trattandosi di circostanza esterna al rapporto contrattuale.