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Articolo 2500 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione

Dispositivo dell'art. 2500 Codice Civile

La trasformazione [2437, 2437 sexies] in società per azioni [2325], in accomandita per azioni [2452] o a responsabilità limitata [2462] deve risultare da atto pubblico [2328, 2504, 2699, 2725], contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato [2369, 2447].

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato [2188, 2629] ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

Ratio Legis

La norma, in quanto volta a tutelare i terzi, assicura che la trasformazione abbia effetto solo una volta adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti per la costituzione del nuovo ente e per la cessazione dell'ente trasformato. La stessa inoltre fissa il principio per il quale l'atto di trasformazione in società di capitali dovrà rispettare i requisiti contenutistici e di forma previsti per il relativo atto costitutivo.

Spiegazione dell'art. 2500 Codice Civile

La norma in commento fissa il principio, valevole per tutte le tipologie di trasformazione, in virtù del quale:
  • l’ente che effettua la trasformazione deve presentare tutti requisiti richiesti dalla legge ai fini della costituzione dell’ente risultante dalla trasformazione;
  • l’atto di trasformazione è soggetto alle regole pubblicitarie previste per la costituzione dell’ente risultante dalla trasformazione e per l’estinzione dell’ente trasformato.
Ciò implica che, qualora si tratti di trasformazione di un qualsiasi ente collettivo in una società di capitali, l’atto di trasformazione debba essere redatto in forma di atto pubblico che rechi gli elementi necessari ai fini dell’iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Nel caso di trasformazione di un ente non societario o di una società di persone in altra società di persone l’atto di trasformazione, pur dovendo recare i contenuti necessari del contratto sociale, non dovrà tuttavia essere redatto nella forma dell’atto pubblico.

Considerato che, in virtù del prescritto regime pubblicitario, l’atto di trasformazione dovrà essere soggetto ad una duplice forma di pubblicità (per la costituzione dell’ente trasformato; per l’estinzione dell’ente che ha intrapreso la trasformazione), la norma dispone che l’operazione abbia effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari.

La dottrina ritiene ammissibile l'apposizione di un termine iniziale alla trasformazione, per applicazione analogica degli artt. 2504 bis e 2506 quater c.c. in materia di fusione e scissione.
La dottrina ritiene ugualmente ammissibile l'apposizione di una condizione sospensiva alla trasformazione purché sia possibile effettuare la pubblicità dell'evento condizionante nel Registro delle imprese.
Non si ritiene ammissibile l'apposizione di un termine finale o di una condizione risolutiva perché contrasterebbe con il principio di stabilità degli effetti degli atti societari (2500 bis).

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

14 DELLA TRASFORMAZIONE L'art. 7 della Legge Delega detta alcuni principi fondamentali, quali : " semplificare e precisare il procedimento...; disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni... eterogenee...; introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali". Si è quindi voluto tradurre in pratica i principi dettati dalla delega, il che ha reso necessario ampliare il numero degli articoli, che nel codice del 1942 erano solo tre. Si ribadisce pertanto, dandovi risalto, la norma sulla continuità dei rapporti giuridici (art. 2498 del c.c., terzo comma, ultima parte), intesa appunto come segno di una prospettiva di modificazione e non novativa-successoria, chiarendo altresì che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali. Si è ritenuto disporre che la condizione di sottoposizione a procedura concorsuale sia compatibile, salve le ipotesi in cui concretamente tale compatibilità con le finalità o lo stato della procedura non sussista. La trasformazione, anzi, può realizzare un vantaggio per l'impresa sociale: si pensi alla trasformazione di s.p.a. in s.r.l. al fine di ridurre gli oneri di procedura. Le disposizioni sul contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione richiedono che vi siano tutte le forme ed i contenuti richiesti per il tipo societario o non societario adottato. L'efficacia decorre, per consentire la corretta informazione dei terzi, dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari. Una innovazione fondamentale viene introdotta dall'art. 2500 bis, laddove si è inteso privilegiare la certezza nei confronti dei terzi e si è introdotta una norma che ben ha funzionato in tema di fusione: eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata. Resta salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante. In funzione della semplificazione e del favore per la trasformazione di società personali in società di capitali, si è ritenuto non soltanto di consentire la previsione di una decisione maggioritaria, il cui fondamento risiederebbe comunque in una decisione unanime di modica in tal senso del contratto sociale (cfr. l'art. 2252 del c.c.), ma nel silenzio dell'atto costitutivo di rendere comunque valido un quorum maggioritario. Si è ritenuto di aderire alla tesi per cui non tutto il netto da patrimonio sia da imputare a capitale, in tal caso essendo opportuno fissare come tetto massimo del capitale sociale il suddetto valore. Per quanto riguarda la ripartizione del capitale, si è riprodotta la disposizione dell'art. 2500 del c.c., ma si è voluto anche disciplinare l'assegnazione a favore del socio d'opera, che in ogni caso provoca la riduzione proporzionale delle partecipazioni degli altri soci. Sempre nelle disposizioni che riguardano la trasformazione di società di persone in società di capitali, si è ritenuto opportuno riprodurre, sempre per l'esigenza di favorire la trasformazione, la norma dell'art. 2499 del c.c.. Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, si è considerata preferibile la trasformazione a maggioranza (del resto plausibile anche sotto l'attuale ordinamento), dato che comunque il socio sarebbe tutelato dalla valvola del diritto di recesso. Resta salva sempre la possibilità di diversa disposizione dello statuto. La possibilità che la delibera maggioritaria si presti ad abusi contro qualcuno dei soci rende opportuno richiedere il consenso di quelli che potrebbero assumere una responsabilità illimitata a fronte di altri che non la assumerebbero (si pensi ad una trasformazione in società in accomandita per azioni). Si è voluto richiedere agli amministratori di predisporre una relazione apposita e ciò perché abbiamo ritenuto necessario che i soci possano avere piena contezza dell'operazione, anche nelle sue ragioni tecniche, in modo da poter deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmente decidere di recedere. La norma trova del resto riscontro in altri ordinamenti, come quello tedesco. Per quanto riguarda la trasformazione eterogenea (di scopo e di ente) si tratta di norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali. Nell'esecuzione della delega, sono stati disciplinati possibilità, condizioni e limiti della trasformazione eterogenea, provvedendo a tutelare la pubblica fede con una previsione transitoria, che consente la trasformazione in società di capitali alle associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, solo quando non comporti distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione ( salvo in quest'ultimo caso che siano preventivamente versate le relative imposte). Esigenze di economia degli atti negoziali rendono opportuno consentire tali operazioni e cioè un unico procedimento di trasformazione con un unico passaggio e la conservazione in capo all'ente risultante dei diritti e obblighi dell'ente trasformato; ciò anche in aderenza a recenti orientamenti, anche giurisprudenziali, che hanno affermato sostanzialmente la trasformazione come strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese. Si sono previste maggioranze qualificate per le deliberazioni di trasformazione eterogenea e si è ritenuto lasciare la possibilità ai creditori di presentare opposizione, in conformità a quanto disposto in tema di fusione. In ogni caso, per consentire la tutela dei terzi, in questo tipo di trasformazione si è preferito prevedere un termine di efficacia che decorre dal sessantesimo giorno dall'ultimo degli adempimenti.

Massime relative all'art. 2500 Codice Civile

Cass. civ. n. 23019/2007

La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto.

Cass. civ. n. 16500/2004

In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo, e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 5141/2002

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), in virtù del quale, se l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento salvo che non risulti il consenso dei creditori permane la sua legittimazione a contestame l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.c. ha confermato, sia pure correggendone la motivazione nel senso di escludere la legittimazione attiva della ricorrente, la decisione pretorile che aveva rigettato nel merito la opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa nei confronti di una ditta individuale, poi conferita alla opponente società a responsabilità limitata, la quale aveva dedotto la ritenuta successione in universum ius alla ditta in essa conferita, dolendosi della mancata notificazione nei propri confronti della ordinanza).

Cass. civ. n. 10254/2000

In tema di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio; sicché, l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica della quale era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro di im-putazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza possibilità d'eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella nuova veste e denominazione. (La S.C. ha così cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo il principio sopra enunciato, aveva ritenuto di potervi derogare, non attribuendo alla società «regolarizzata» la legittimazione ad impugnare perché il bene oggetto della controversia non risultava conferito alla società nelle forme dell'art. 1350, n. 9, c.c., ma era rimasto nella sfera giuridica patrimoniale individuale dei due soci fratelli).

Cass. civ. n. 1240/2000

Nel caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società trasformanda da parte dell'esperto nominato dal presidente del tribunale è imposta dagli artt. 2498 e 2343 c.c. nell'interesse dei creditori sociali e dei soci futuri, i quali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni da essi subiti per effetto della condotta di detto esperto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2500 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonio A. chiede
mercoledì 20/01/2016 - Marche
“Con riferimento al primo comma dell'art.2500 quinquies Cod.Civ, si chiede se l'espressione "obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500" si possa riferire anche ad obbligazioni giuridiche sorte successivamente alla trasformazione (ad esempio per effetto di una sentenza di condanna in un procedimento civile instauratosi dopo la trasformazione di una sas in srl) ma per causa anteriore alla trasformazione. Grazie.”
Consulenza legale i 26/01/2016
L'art. 2500 quinquies del c.c. disciplina la responsabilità dei soci nell'ambito della trasformazione societaria, stabilendo la regola per cui i soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere delle obbligazioni sociali sorte prima di determinati adempimenti, nello specifico, prima degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2500 c.c., che impone il rispetto delle forme pubblicitarie previste per il tipo adottato e per quello che si trasforma.

Tali adempimenti pubblicitari segnano dunque il confine temporale entro il quale la responsabilità permane, ed oltre il quale essa viene meno. Per agevolare lo svolgersi della trasformazione e l'operare della regola l'art. 2500 quinquies individua un duplice regime, quello del consenso espresso dei soci (co. 1) e quello del loro consenso presunto (co. 2).

La ratio della disposizione va quindi rinvenuta nella volontà di contemperare le opposte esigenze di favorire la trasformazione (operazione cui il legislatore guarda con favore) e garantire i creditori sociali.

Quanto alle obbligazioni sociali, esse sono quelle che fanno capo alla società, cioè che vedono quale "debitrice" la società e quale creditore un altro soggetto. La disposizione, quindi, concerne le obbligazioni nate prima della trasformazione. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c. "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". Dunque si può ritenere che se l'obbligazione ha causa, cioè ha la propria fonte, in un fatto anteriore la trasformazione, cioè sorge prima di essa (o meglio prima degli adempimenti pubblicitari ex art. 2500 c.c.) si può ritenere applicabile l'art. 2500quinquies.

Sulla base di questa interpretazione si può ritenere che se, ad esempio, la società prima della trasformazione stipula un contratto e non vi adempie, essendo l'obbligazione nata prima della trasformazione stessa, essa è un'obbligazione sociale, anche se viene accertata (con conseguente condanna della società) in un momento successivo alla trasformazione stessa. Lo stesso può dirsi in caso di obbligazione da illecito aquiliano (art. 2043 del c.c.), atteso che la fonte dell'obbligo è il fatto illecito in sé.

In conclusione, se l'obbligazione può dirsi giuridicamente sorta prima della trasformazione essa dovrebbe essere ricompresa nella nozione di "obbligazioni sociali" di cui all'art. 2500quinquies.

Antonio G. chiede
domenica 01/11/2015 - Lazio
“Buonasera, desidero sapere se nel caso in cui una sas si trasforma in srl e i dipendenti in un rapporto di continuità permangono nelle loro mansioni di lavoro, ma vengono a conoscenza della trasformazione dalla consegna della busta paga, dopo i 60 gg canonici dall'aggiornamento della camera di commercio (quindi dopo che la trasformazione ha adempiuto ai vincoli di pubblicità imposti dal c.c.) in caso di vertenza successiva il lavoratore può rivalersi anche sulla sas e sul suo socio accomandatario? Grazie”
Consulenza legale i 06/11/2015
La trasformazione societaria è regolata dagli art. 2498 - 2500 novies c.c.. Può essere definita come l'operazione di modifica del modello giuridico dell'impresa. Con la trasformazione la società "nuova" prosegue nei rapporti giuridici della società trasformata (Cass. 26826/2006).

La fattispecie fattuale descritta integra l'ipotesi di trasformazione c.d. omogenea, cioè il cambiamento del tipo sociale entro l'ambito delle società lucrative; in particolare si tratta di trasformazione progressiva, da società di persone (cui appartiene la sas) a società di capitali (in cui rientra la srl).

Il regime della responsabilità dei soci in caso di trasformazione omogenea è sancito dall'art. 2500 quinquies del c.c.; per quella eterogenea si guarda all'art. 2500 novies del c.c..

In particolare, l'art. 2500 quinquies co. 1 c.c. stabilisce che "la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata" - che nella sas sono i soci accomandatari - "dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 del c.c."; però tutto ciò vale "se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione".

A sua volta l'art. 2500 co. 3 c.c. sancisce che la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al precedente art. 2500 co. 2 c.c.. Questo prevede una forma di pubblicità duplice: quella per il tipo adottato e quella richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
In relazione alla pubblicità della sas l'art. 2315 del c.c. rinvia alle norme applicabili alla snc, tra le quali l'art. 2296 del c.c. prevede l'iscrizione nel registro delle imprese della circoscrizione in cui si trova la sede sociale. Per quanto attiene alla srl l'art. 2463 co. 3 c.c. rinvia all'art. 2330 del c.c. che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese della circoscrizione della sede sociale.
Pertanto è importante guardare a quando viene adempiuta l'ultima di tali forme pubblicitarie perché, nonostante la trasformazione, permane la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni assunte fino a questo momento dalla sas. Per quelle successive rispondono nei limiti dei conferimenti.

Come detto, la responsabilità illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni assunte prima che la trasformazione fosse efficace persiste salvo che i creditori sociali abbiano dato il proprio consenso alla trasformazione. Ciò può accadere con un assenso espresso. Ma l'art. 2500 quinquies co. 2 c.c. individua un'altra possibilità, stabilendo che il consenso si presume se i creditori, cui la trasformazione sia stata comunicata con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento, non lo hanno negato espressamente entro 60 giorni da quando hanno ricevuto la comunicazione stessa.
In ordine al mezzo di comunicazione, quindi, il criterio indicato dalla legge è che si possa concretamente dare la prova del ricevimento di esso.

In conclusione, in caso di trasformazione di sas in srl i rapporti giuridici che facevano capo alla sas proseguono nella srl; per i debiti sociali contratti prima che la trasformazione fosse efficace permane la responsabilità illimitata dei soci, a meno che i creditori non abbiano dato il proprio consenso alla trasformazione, in modo espresso o presunto, secondo quanto sopra descritto.

E. M. chiede
domenica 17/07/2022 - Marche
“Buongiorno,
Vi contatto per il seguente quesito:

- desidererei sapere se l'acquisizione della personalità giuridica da parte di una Associazione non riconosciuta (trasformazione da Associazione non riconosciuta ad Associazione riconosciuta) tutela i soci da eventuali azioni risarcitorie
pervenute dopo la data di acquisizione della personalità giuridica ma riferite a fatti ad essa antecedenti.

Grazie”
Consulenza legale i 21/07/2022
Le associazioni non riconosciute, pur essendo soggetti di diritto, non dispongono della personalità giuridica, concetto connesso a quello di autonomia patrimoniale.

Le associazioni riconosciute, che dispongono di personalità giuridica, godono della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, pertanto le vicende dell’organizzazione incidono solo sul patrimonio dell’ente e non su quello delle persone fisiche che lo compongono.

Viceversa, le associazioni prive di personalità giuridica godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui le vicende dell’organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte.
Le associazioni non riconosciute sono titolari di un patrimonio detto fondo comune ai sensi dell’art. 37 del c.c.; per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle stesse obbligazioni, tuttavia, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, come disposto dall’art. 38 del c.c..

Ciò significa che i rappresentanti legali dell’associazione rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali; tale responsabilità ha carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale (Cass. civ., 29733/2011; Cass. civ., 12508/2015).
Al contrario, i creditori del singolo associato non possono aggredire il fondo comune.

Viceversa, per le obbligazioni delle associazioni riconosciute non risponde il singolo associato, ma soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.
Inoltre, l’associazione non riconosciuta è responsabile del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere e al terzo non possono essere opposti accordi statutari che limitino la suddetta responsabilità (Cass. 15394/2011).

La trasformazione di un’associazione da non riconosciuta a riconosciuta è regolata dall’art. 42 bis del c.c., il quale afferma che, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La norma dispone, altresì, che nelle trasformazioni si applica il principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all’art. 2498 del c.c., pertanto l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Va segnalato che, ai sensi dell’art. 2500 quinquies del c.c., la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti per la trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; detto consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Infine, ai sensi dell’art. 2500 novies del c.c. attribuisce effetto alla trasformazione eterogenea (quale quella del caso di specie) decorsi sessanta giorni dall'ultimo dei dovuti adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso; nello stesso termine, i creditori possono opporsi.

Tanto premesso in termini generali, per rispondere al quesito occorre precisare che un credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato, che genera il diritto al risarcimento del danno.
Di conseguenza, se il fatto da cui è scaturita la lesione e il relativo diritto al risarcimento del danno è già avvenuto, il credito risarcitorio può considerarsi già sorto; un eventuale procedimento giudiziale avrebbe esclusivamente funzione dichiarativa del medesimo credito, non costitutiva.
La trasformazione, pertanto, non tutela completamente i soci da eventuali azioni risarcitorie fondate su un fatto antecedente, proprio poiché l’obbligazione risarcitoria, anche se non determinata nel suo esatto ammontare, può dirsi sorta antecedentemente.

Si rammenta, tuttavia, che i responsabili non saranno tutti i soci, bensì i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’ente.
Per evitare tale responsabilità, il creditore dovrà essere informato della trasformazione mediante raccomandata a/r o altro mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; se presterà il consenso o non lo negherà espressamente entro 60 giorni, i soggetti illimitatamente responsabili potranno dirsi liberati da detta responsabilità illimitata; entro il medesimo termine il creditore potrà opporsi alla trasformazione stessa.