(massima n. 2)
L'impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese — ma ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti — non può essere proposta da un ex socio accomandatario (in tale qualità), ma, trattandosi di società posta in liquidazione, deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 c.c.