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Articolo 2452 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilitą e partecipazioni

Dispositivo dell'art. 2452 Codice Civile

Nella società in accomandita per azioni [2250, 2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies, 2643, n. 10] i soci accomandatari rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301], e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [2313, 2346, 2513, 2514](1).

Note

(1) Il Capo VI del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2462 a 2471, è stato così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VI, comprendente gli articoli da 2452 a 2461, dall'art. 2 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Ratio Legis

La ratio della responsabilità illimitata del socio accomandatario è individuata quale contropartita della carica di amministratore che acquista di diritto e con carattere perpetuo.

Spiegazione dell'art. 2452 Codice Civile

Nella società in accomandita per azioni si individuano due categorie di soci:
1) soci accomandatari: che ricoprono la carica di amministratori e hanno responsabilità illimitata;
2) soci accomandanti: che sono soggetti alla medesima disciplina dell'azionista della s.p.a. con responsabilità limitata al conferimento.
Sia gli accomandanti che gli accomandatari sono azionisti alla stregua dei soci di s.p.a., obbligati ad eseguire i conferimenti. Non possono, dunque, conferirsi opere o servizi (v. art. 2342).

Per quanto riguarda la circolazione delle azioni, il socio accomandatario può cedere parte delle azioni ordinarie pur permanendo nella carica di amministratore, ma l'acquirente di tali azioni non diventa per ciò solo accomandatario, ma accomandante.
Gli strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati come nella s.p.a.

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