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Articolo 2188 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 2188 Codice Civile

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502 bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949](1).

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico [100, 101 disp. att. ].

Note

(1) Il registro delle imprese è stato istituito con l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580.

Ratio Legis

Il Registro delle Imprese è il principale strumento atto a garantire una corretta e tempestiva informazione al mercato circa le vicende che riguardano l'impresa.

Spiegazione dell'art. 2188 Codice Civile

Il Registro delle imprese è stato istituito con la legge 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Successivamente, con D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 è stato emanato il regolamento attuativo.
Il Registro delle imprese disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ed i servizi all'utenza. Esso è istituito presso le Camere di commercio, quindi a livello provinciale e tutti gli adempimenti (deposito, iscrizione) vanno effettuati presso le Camere di commercio.
Successivamente è stato emanato il D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 che è un regolamento contenente norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese e nel 2004 è stato emanato il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004 concernente la semplificazione in materia di cancellazione imprese e società non più operative.

Il Registro delle imprese ha la funzione di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell'impresa, rendendoli così accessibili ai terzi interessati. Si parla, in tal caso, di pubblicità notizia.
L'iscrizione di taluni fatti nel registro delle imprese produce l'effetto tipico di ogni forma di pubblicità legale: l'opponibilità ai terzi degli atti o fatti iscritti.
Il Registro è retto da un conservatore nominato dalla Giunta della Camera di commercio, nella persona del Segretario generale o di un dirigente della Camera di commercio medesima.
La legge prevede la tenuta del registro secondo tecniche informatiche e la previsione di sezioni specializzate.

Le iscrizioni nel registro delle imprese sono obbligatorie, invece quelle non previste dalla legge non sono ammesse e restano prive di effetti se compiute.
Vige, quindi, il principio di tassatività.

La pubblicità commerciale ha carattere misto, cioè sia personale che reale, perché riguarda sia i soggetti (gli imprenditori) che i beni (la circolazione delle aziende).

l'obbligo di iscrizione riguarda tutti gli imprenditori, non soltanto l'imprenditore commerciale.

Il registro comprende una sezione ordinaria e due sezioni speciali.
I soggetti che devono essere iscritti sono:
  1. gli imprenditori commerciali (2195);
  2. gli imprenditori agricoli (2135);
  3. i piccoli imprenditori (2083);
  4. le società (2200);
  5. le società semplici (2251);
  6. le società soggette alla legge italiana ex art. 25, legge n. 218 del 1995 (2507 e ss.);
  7. i consorzi (2612) e le società consortili (2615 ter);
  8. gli enti pubblici economici (2093 e 2201);
  9. i Gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Per le imprese artigiane è prevista l'annotazione.

Nelle sezioni speciali vanno iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici.
Questi albi speciali hanno una mera funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia per i piccoli imprenditori commercianti o artigiani.
Per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e e società semplici esercenti attività agricola, l'iscrizione ha anche l'efficacia di cui all'art. 2193.

Una sezione speciale del registro delle imprese riguarda le società fra professionisti. In tale sezione vi si iscrivono le società fra avvocati.

Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, la pubblicità si attua mediante i procedimenti di deposito, di iscrizione pura e semplice, di iscrizione previa omologazione.



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ALFREDO C. chiede
giovedģ 26/01/2017 - Lazio
“una persona dovrebbe effettuare delle pulizie solamente in un Ufficio per il quale percepirebbe un compenso annuo di circa 10.000. Deve iscriversi alla Camera di Commercio?
grazie e cordiali saluti

Consulenza legale i 30/01/2017
Dal quesito non è chiaro se il rapporto di lavoro che verrà a crearsi tra il lavoratore (l’impresa di pulizia) e il datore di lavoro (proprietario dell’ufficio) abbia natura subordinata o autonoma di collaborazione.

A seconda del caso si può affermare che:
- laddove il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato, il lavoratore avrà diritto ad una busta paga con il conteggio della retribuzione e dei contributi maturati e versati all’Inps: in tal caso, naturalmente, il lavoratore non deve essere iscritto alla Camera di Commercio;
- laddove invece (e parrebbe essere questo il caso) il lavoratore abbia posto in essere un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione (e quindi, in altre parole, non riceve la busta paga mensile ma emette fattura), sarà necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio, in quanto – di fatto – il lavoratore esercita la propria attività lavorativa come ditta individuale, che deve essere munita di partita Iva per emettere fattura.

Ciò che Le consigliamo è di informarsi presso un Caf (Centro di Assistenza Fiscale), presente in ogni Comune d’Italia, per ovviare alla problematica legata alle c.d. “false Partite Iva”, che portano l’Agenzia delle Entrate ad effettuare controlli pregnanti laddove una ditta individuale fatturi sempre e solo nei confronti di un solo committente.
Tale fenomeno, infatti, è in alcuni casi interpretato dall'Agenzia delle Entrate come un rapporto di lavoro subordinato "mascherato" da rapporto di lavoro autonomo (con minori costi di gestione da parte del datore di lavoro). Non Le sfuggirà, infatti, che la fattura emessa con cadenza regolare e mensile, ben potrebbe assomigliare, nella sostanza, ad una vera e propria busta paga retributiva. Le consigliamo, pertanto, di informarsi a fondo presso un Caf per evitare di incorrere in tale fattispecie.