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Articolo 2463 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Costituzione

Dispositivo dell'art. 2463 Codice Civile

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale(1).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

  1. 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato(2) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  4. 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
  5. 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti innatura;
  6. 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
  7. 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
  8. 8) le persone cui è affidata l'amministrazionee l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti(3);
  9. 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione(4).

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Note

(1) Il Decreto 17 febbraio 2016 ha specificato le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative in deroga alle norme codicistiche: all'art. 1 del Decreto è stabilito che "In deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1".
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con un importante circolare del 1° luglio 2016, n. 3691/C per meglio chiarire che resta ancora valida la modalità di costituzione prevista dal codice civile con atto pubblico che le Camere di Commercio sono tenute ad accettare.

(2) Le parole "lo Stato" sono state inserite dall'art. 3 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(3) Parole sostituite dall'art. 37, comma 24, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(4) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 15 ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche in L. 9 agosto 2013, n. 99.

Ratio Legis

La norma in commento disciplina le modalità di costituzione delle s.r.l. nonché gli elementi essenziali che deve contenere l'atto costitutivo.

Spiegazione dell'art. 2463 Codice Civile

L'atto costitutivo della s.r.l. deve essere redatto per atto pubblico, stessa forma devono rivestire il preliminare di società (1351) e la procura per stipulare l'atto definitivo (1392). La forma pubblica è richiesta ad substantiam, di conseguenza l'atto costitutivo che non rivesta tale forma sarà affetto da nullità.
L'atto costitutivo può avere anche natura unilaterale. La s.r.l. unipersonale è assoggettata all'intera normativa prevista per tale tipologia di società, sia per la forma dell'atto che per il contenuto.
La norma in oggetto richiede l'indicazione di specifici requisiti nell'atto costitutivo, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. La mancanza di alcuni di essi comporta la nullità del contratto sociale (2332), mentre altri possono mancare perché suppliscono le indicazioni di legge o sono ricavabili da altre indicazioni dell'atto medesimo.
I requisiti sono i seguenti:
1) generalità dei soci: i soci possono essere persone fisiche o enti, dotati o meno di personalità giuridica. Ciò si evince dal riferimento alla denominazione, allo Stato di costituzione ed alla sede. La denominazione tecnicamente si riferisce solamente agli enti dotati di personalità giuridica (v. 2326), ma la dottrina ha rilevato che si tratta di imprecisione terminologica e, in tale contesto, può riferirsi a tutti gli enti. É richiesta l'indicazione del domicilio e non della residenza. Si reputa illegittima la clausola dello statuto in cui sia prevista l'elezione di domicilio dei soci presso la società, è, invece, legittima l'indicazione del domicilio risultante dal libro soci (Comitato Triveneto dei Notai, massima D.A.1).
L'indicazione della cittadinanza dei soci è prevista per assicurare il rispetto della disciplina riguardante gli stranieri. Un cittadino straniero può partecipare a società italiane purché ricorra una delle seguenti condizioni, in via sussidiaria: a) che sia cittadino della comunità europea; b) se extracomunitario, che sia regolarmente soggiornante in Italia; c) se extracomunitario non in possesso del permesso di soggiorno, deve sussistere la condizione di reciprocità, cioè che analogo diritto sia consentito ai cittadini italiani nello Stato estero di appartenenza dello straniero.
Per gli enti occorre indicare lo Stato di costituzione, non la data in cui essi siano stati costituiti (Comitato Triveneto dei Notai, massima A.A.6). Per "Stato di costituzione" si intende quello in cui "è stato perfezionato il procedimento di costituzione dell'ente" (art. 25 legge 218/1995), quindi dove sia avvenuta l'iscrizione della società nel pubblico registro competente e non quello in cui sia stato sottoscritto l'atto costitutivo. La legge 218/1995 (Diritto internazionale privato) fa salve le ipotesi in cui in Italia si trovi la sede amministrativa o l'oggetto principale, applicandosi così la legge italiana.
2) denominazione e sede sociale: la formazione della denominazione sociale è libera, può essere un nome di fantasia, può contenere il nome dei soci, può indicare l'oggetto sociale o il luogo in cui l'impresa è esercitata. La scelta incontra i limiti dell'ordine pubblico e del buon costume.
La riforma operata con d. lgs 6/2003 ha chiarito che non deve essere più indicato l'indirizzo della sede, ma soltanto il comune. Di conseguenza la variazione della via e numero civico nel medesimo comune non comporta una modifica dell'atto costitutivo e può essere decisa dall'organo amministrativo senza la necessità di una delibera dell'assemblea straordinaria. Per assicurare un'adeguata pubblicità legale dell'indirizzo della sede, via e numero civico devono essere indicati nella domanda di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (111 ter). Se, invece, nello Statuto vengono indicati via e numero civico della sede, per la modifica sarà necessaria la delibera assembleare. La sede principale deve essere una sola. Se vi è divergenza tra la sede legale indicata nell'atto costitutivo e la sede effettiva di svolgimento degli affari, si ritiene che i terzi possano fare affidamento su entrambe le sedi. Si ritiene illegittima la configurazione di una sede di liquidazione diversa dal quella legale. Per porre la sede della società in liquidazione in luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione, occorre trasferire la sede legale (Comitato Triveneto dei Notai, massima E.A.4). Per quanto riguarda le sedi secondarie, la riforma del diritto societario ha stabilito che lo statuto possa attribuire agli amministratori la competenza di istituire o sopprimere le sedi secondarie.

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale: l'oggetto sociale si identifica con l'attività economica che i soci intendono esercitare in comune, al servizio del quale pongono i loro conferimenti e mediante il quale si propongono di conseguire il c.d. scopo-fine, che può essere lucrativo, consortile o mutualistico, ed è il c.d. scopo-mezzo del contratto di società. L'oggetto sociale deve essere indicato in modo che risulti possibile, determinato e lecito. É necessario, infatti, specificare l'attività economica prescelta, pur ammettendosi la possibilità di indicare una pluralità di attività (c.d. oggetto plurimo), ritenendosi illegittimi soltanto quegli oggetti sociali così ampi da risultare indeterminati (Comitato Triveneto dei Notai, massima G.A.2). É possibile indicare nell'atto costitutivo un'attività principale ed ulteriori attività complementari o strumentali rispetto alla prima.

4) il capitale sottoscritto e versato: sottoscritto è il capitale che il socio, sottoscrivendo un certo numero di quote, si impegna a conferire. Il capitale versato indica il valore dei conferimenti effettivamente eseguiti. La cifra del capitale nominale deve essere determinata nell'atto costitutivo in un ammontare non inferiore al capitale minimo individuato dalla legge per ciascun tipo. Per la s.r.l. non inferiore a 10.000 euro.
La legge 9 agosto 2013 n. 99, ha introdotto la possibilità per tutte le s.r.l. di determinare l'ammontare del capitale sociale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad 1 euro, con conferimenti esclusivamente in denaro. In tale ipotesi sorge l'obbligo per la società di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l'ammontare di 10.000 euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita.

5) conferimenti e crediti: i conferimenti possono farsi in denaro, in natura, o in prestazione d'opera e servizi (v. art. 2464);

6) quote di partecipazione: ciascun socio è titolare di una sola quota e le quote possono essere di diverso ammontare e sono divisibili;

7) l'organo di amministrazione: è inammissibile l'adozione di sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale, in quanto incompatibili con l'obbligo legale di adozione del collegio sindacale (2477). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale;

8) organo di controllo: la nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è facoltativa, tranne nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 2477. La nomina dei primi amministratori e dei sindaci è un'indicazione essenziale dell'atto costitutivo. Ciò non comporta che i soggetti nominati debbano accettare la carica già in sede di atto costitutivo;
9) le spese di costituzione: tale indicazione risponde ad esigenze di correttezza e trasparenza, in quanto atta a rendere noto a tutti i soci ed ai terzi i costi di costituzione. L'indicazione delle spese avviene in data anteriore alla costituzione della società e, pertanto, si tratta di indicazione approssimativa relativa a importi di cui non si conosce con esattezza l'entità.

A differenza della s.p.a., tra gli elementi costitutivi della s.r.l. non è prevista la durata. Quindi se non è prevista, si intenderà costituita a tempo indeterminato.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2463 Codice Civile

Cass. civ. n. 12712/2012

Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.

L'atto pubblico, prescritto "ad substantiam" dagli artt. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della società a responsabilità limitata, è necessario, ai sensi dell'art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della società, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale della società, una volta che essa sia stata costituita.

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Alessandro M. C. chiede
lunedì 02/12/2019 - Abruzzo
“Buonasera,
possiedo una farmacia in forma di snc ed una immobiliare per la gestione patrimonio personale sotto forma di srl
La crisi che ha colpito le farmacie (farmaci generici, canali alternativi ecc. ecc.) ha creato un bilancio con patrimonio negativo, compensato dai prelievi titolare, pur l'attività producendo utili riguardevoli (circa 200.000 euro ante imposte).
Procedendo ad una fusione con la srl (stessi soci) si avrebbe un notevole miglioramento : la srl vanta crediti verso Soci per 600.000 euro...in più potrebbe emergere l'avviamento....
La domanda. Ovviamente la nuova srl non avrebbe più le attività proprie dell'immobiliare (costruzioni, manutenzioni ecc. ecc.) potendo la Società che gestisce la farmacia, per legge, fare solo quello.
Ma può poi affittare gli immobili che poi risultano confluiti? Andando, ovviamente nel bilancio della farmacia
Grazie!”
Consulenza legale i 08/12/2019
La risposta al quesito proposto impone il richiamo all’articolo 7 della Legge 362/1991, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. unico, commi 157 e ss.).

In virtù anche del nuovo intervento legislativo in materia di farmacie e loro gestione viene ribadita l’esclusività dell’oggetto sociale delle società che gestiscono farmacie: “1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8”.

Alla luce del mantenimento di tale vincolo normativo, le eventuali attività esorbitanti la gestione, per l’appunto di una farmacia - che dovrà essere l'unica attività enunciata nell'oggetto sociale - sarebbero in violazione della disposizione poc’anzi richiamata.

Tale interpretazione viene confermata, altresì, dalla giurisprudenza amministrativa in una recente sentenza: “Giova evidenziare come l'art. 7 c. 2, della L. n. 362 del 1991 stabilisce che "Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché' con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8".
A tale interrogativo, come correttamente evidenziato dalle stesse parti, l'adito Tribunale ha fornito di recente risposta negativa, richiamandosi anche alla sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 8 c. 1, lett. a) della L. n. 362 del 1991.
Infatti, la scissione tra la titolarità e la gestione di una farmacia non costituisce valida obiezione per contestare la necessaria compatibilità dell'oggetto sociale con la gestione di una farmacia (al fine di provvedere ad una legittima concessione di una farmacia comunale), in quanto tale scissione giustifica la deroga all'art. 12, comma 11, L. n. 475 del 1968, consentendo l'affidamento della gestione a terzi della farmacia, ma non anche all'esclusività dell'oggetto sociale, il cui fondamento va rinvenuto nell'obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute (così T.A.R. Umbria 4 novembre 2014, n. 526).
5.4. - Non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi dal suindicato precedente, dal momento che tale esclusività trova la sua ratio nell'obiettivo di evitare conflitti di interesse capaci di ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del Servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute. La stessa Consulta non ha mancato di evidenziare l'importanza per i gestori di farmacie comunali di evitare situazioni di conflitto di interesse a salvaguardia dell'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico (Corte Cost. n. 275/2003)” (T.A.R. Umbria, Sez. I, sentenza n. 78 del 1 febbraio 2018).

Ciò premesso, e venendo alla risposta al quesito formulato, le eventuali attività di locazioni immobiliari, a cui si fa riferimento nel predetto quesito, potrebbero essere svolte solamente laddove strumentali rispetto all’attività di gestione della farmacia, la quale deve essere l’oggetto esclusivo della società di capitali che andrà a gestire la farmacia.

Sarebbe opportuno, al momento della costituzione di detta società, confrontarsi anche con il notaio sull’esatta perimetrazione dell’oggetto sociale (ricercando con detto notaio una formulazione idonea affinché venga ricompresa, senza violare il disposto normativo sopra menzionato, l’attività di locazione immobiliare nello statuto)