(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, qualora una società abbia proposto ricorso in persona diversa dal suo legale rappresentante all'epoca e, quindi, in difetto di capacità processuale ai sensi dall'art. 75 c.p.c., l'intervento in causa della società in persona del suo legale rappresentante non può valere, essendosi ormai consumato il diritto di impugnazione, a sanare il vizio originario del ricorso, al quale si sarebbe potuto rimediare solo con la proposizione di un nuovo ricorso nei termini di cui all'art. 387 c.p.c.