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Articolo 2500 novies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Opposizione dei creditori

Dispositivo dell'art. 2500 novies Codice Civile

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare i creditori della società o dell'ente trasformato innanzi ad un'operazione straordinaria in grado di incidere non solo sul regime di responsabilità dei soci, ma anche sullo scopo dell'ente collettivo. In tal senso la disposizione, analogamente a quanto previsto in caso di fusione e scissione dall’art. 2503, assegna a ciascun creditore il diritto di opporsi alla trasformazione entro sessanta giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario imposto dall'art. 2500, sancendo pertanto il differimento dell'efficacia della trasformazione sino al termine ultimo entro il quale può essere esercitata l'opposizione.

Spiegazione dell'art. 2500 novies Codice Civile

La norma è applicabile indistintamente a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea, e la sua ratio è quella di tutelare l'affidamento risposto dai creditori nelle capacità di adempimento dell'ente che intraprende la trasformazione.
I creditori legittimati all'opposizione sono quelli anteriori all'ultimo adempimento pubblicitario di cui all'art. 2500, 2° comma, c.c.
Il diritto di opporsi è da configurarsi come diritto soggettivo spettante al creditore.
L'opposizione dei creditori non invalida la trasformazione, posto che può intervenire soltanto dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, dalla quale deriva l'effetto sanante ex art. 2500 bis.
L'opposizione alla trasformazione eterogenea ne sospende l'efficacia e, perciò, ha caratteristiche più simili all'opposizione dei creditori nella fusione e nella scissione.

Massime relative all'art. 2500 novies Codice Civile

Cass. civ. n. 23174/2020

In caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano dell'originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrà essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l'opposizione dei creditori, ex art. 2500 novies c.c., costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2500 novies Codice Civile

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Simona U. chiede
martedì 06/10/2015 - Emilia-Romagna
“Buon giorno, con la presente, sono a sottoporvi una richiesta in merito alla seguente situazione:
assegnazione con convenzione di impianti sportivi.
mi trovo particolarmente perplessa di fronte ad una convenzione firmata con il comune ed una società sportiva, che, all'atto della firma aveva (il giorno prima) cessato di essere srl e si trasformava in asd. successivamente una deliberazione comunale (2 anni dopo) veniva emanata con i dati dell'srl con tanto di firma del rappresentante legale. mentre 17 giorni dopo la convenzione citava l'asd ed era firmata da persona diversa.
per inciso nel 29/06/2011 cessava srl. 30/06/2011 firmava la convenzione sempre come srl.
10/08/2011 comunicavano la modifica societaria
17/05/2013 deliberazione firmata e intestata ad srl
29/06/2013 convenzione firmata ed intestata ad asd.
trovo tutto ciò molto difficile da comprendere.
grata per quanto mi vorrete comunicare
distinti saluti”
Consulenza legale i 12/10/2015
La vicenda esposta nel quesito evidenzia alcuni fatti da cui emerge una certa confusione circa l'effettivo soggetto giuridico parte di una convenzione con il comune.
Ci si può chiedere, quindi, se la convenzione sia valida.

Per quanto concerne i fatti avvenuti nel 2011, si rileva che la convenzione veniva firmata dalla società a responsabilità limitata, anche se il giorno prima la società era cessata.
Solitamente la "cessazione" della società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese: tale cancellazione determina l'estinzione della società, con la conseguente perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori. Va da sé, quindi, che in generale tali soggetti non potrebbero più validamente sottoscrivere contratti o atti giuridici in rappresentanza della società che non esiste più.

Tuttavia, nel caso di specie, visto che non si ha avuta la semplice estinzione della società, ma la sua trasformazione in associazione sportiva dilettantistica (come si dà atto nel quesito, nel mese di agosto è stata comunicata la modifica societaria al Comune), valgono regole un po' diverse.

La trasformazione eterogenea da srl in asd è una c.d. operazione societaria straordinaria, disciplinata dall'art. 2500 septies del c.c.: "Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni".
L'art. 2500 novies c.c. stabilisce che la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal terzo comma dell'art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
In altre parole, per le trasformazioni eterogenee è stato introdotto il diritto di opposizione dei creditori, disponendo la posticipazione per gli effetti della trasformazione al decorso del termine di 60 giorni concesso per l’opposizione dei creditori, salvo, appunto, che i creditori prestino espresso consenso o che si siano stati pagati. Tuttavia, poiché non è richiesto alcun adempimento pubblicitario per il consenso dei creditori o il loro pagamento, può restare incerta per i terzi la decorrenza per l’efficacia della trasformazione.

In base alla normativa, quindi, è possibile che la società abbia sottoscritto la convenzione anche se il giorno prima era stata iscritta al Registro delle imprese la delibera di trasformazione, in quanto l'efficacia della stessa si ha trascorsi 60 giorni: ed infatti, consta che entro tale termine venne comunicava la modificazione sociale al Comune.

Naturalmente, questi sono i principi generali: bisognerebbe, però, leggere tutti gli atti e i documenti attinenti alla fattispecie concreta per poter dare una risposta del tutto precisa.

Per quanto riguarda i fatti del 2013 - sottolineando che anche in questo caso si dovrebbe consultare tutta la documentazione - si rileva che la convenzione, quindi l'atto bilaterale che vincola i due soggetti firmatari, è stata sottoscritta dall'associazione sportiva, pertanto sotto questo profilo è valida.
La delibera comunale, invece, che è di regola atto unilaterale dell'ente, contiene dati non aggiornati/errati: ciò può essere risolto mediante una ulteriore delibera di rettifica e non sembra poter inficiare la validità della convenzione.
Si ripete, naturalmente, che per dare una risposta certa si dovrebbero esaminare con attenzione gli atti menzionati nel quesito.