Articolo abrogato dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
[Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.]