La norma detta la disciplina della società in accomandita semplice
irregolare, rinviando alle disposizioni relative alla
s.n.c. irregolare.
Secondo l’orientamento prevalente, sussiste una
s.a.s. irregolare solamente nel caso in cui i soci abbiano redatto per iscritto l’atto costitutivo ma non abbiano provveduto alla relativa iscrizione nel registro delle imprese, in quanto sarebbe altrimenti difficile identificare gli
accomandanti e gli
accomandatari.
Rispetto alla s.n.c. irregolare, tuttavia, la norma dispone che gli
accomandanti godano comunque del
beneficio della responsabilità limitata, a patto che non abbiano partecipato al compimento delle operazioni sociali. E’ controverso se tuttavia sia applicabile alla società irregolare l’art.
2320, oppure se qualsiasi atto compiuto dagli accomandanti comporti la sanzione della responsabilità illimitata, ad inclusione delle operazioni ordinariamente delegabili agli accomandanti tramite procura ai sensi dell'art.
2320, co. 2.
In questo caso, tuttavia, permane comunque una differenza tra
accomandatari ed
accomandanti: solo questi ultimi, nel caso abbiano dovuto rispondere illimitatamente, potranno agire in
regresso nei confronti della società e dei soci accomandatari.